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23.03.2023

Criteri Ambientali Minimi


I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono dei requisiti volti a individuare, nelle varie fasi del ciclo di vita dell’opera, la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale. Sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica.
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche in quello di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “e nel diffondere l’occupazione “verde”.
 
I nuovi CAM
Il nuovo provvedimento, che aggiorna le disposizioni del Decreto 11 ottobre 2017, è entrato in vigore il 4 dicembre scorso. I nuovi CAM edilizia, infatti, spingono all’utilizzo di metodologie di valutazione Life Cycle Assessment (LCA) finalizzate ad ottimizzare le soluzioni progettuali per la sostenibilità, scegliendo le soluzioni più vantaggiose dopo aver confrontato diverse strategie. L’innovazione apportata dai CAM riguarda la valutazione del ciclo di vita degli edifici a monte delle scelte progettuali e dei materiali.  Tra le principali novità Si segnalano:

  • la nuova articolazione del decreto che distingue più chiaramente i criteri da adottare in base al tipo di affidamento (servizio di progettazione, lavori o entrambi);

  • l’introduzione dell’obbligatorietà progressiva e differenziata dei CAM in base alla dimensione dell’intervento o della progettazione (interi edifici, porzioni di edifici o servizi di manutenzione);

  • il richiamo ad aspetti non finanziari (c.d. ESG Environmental, Social and Governance) tra i criteri premianti, che dovranno essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei”;

  • il riconoscimento del carattere “premiante” e non obbligatorio al criterio sul possesso di sistemi di gestione ambientale (EMAS – Regolamento 1221/2009 o norma UNI EN ISO 14001);

  • l’indicazione delle procedure da seguire in caso di mancata applicazione di uno o più criteri CAM in quanto in contrasto con le norme tecniche di settore.


Nello specifico, l’aggiudicatario dovrà elaborare una relazione (relazione CAM) attestante il soddisfacimento delle indicazioni riportate nei singoli criteri, contenente:

  • le scelte progettuali;

  • gli elaborati progettuali nei quali si evince il soddisfacimento dei CAM;

  • i requisiti di materiali e prodotti da costruzione, in conformità alle indicazioni delle specifiche tecniche;

  • i mezzi di prova impiegati.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, queste investono diversi contesti del processo edilizio, ed in particolare:

  • il livello territoriale-urbanistico – con lo scopo di garantire un livello minimo di qualità ambientale urbana riducendo la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio;

  • gli edifici – con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, archiviare la documentazione tecnica riguardante l’edificio nella sua rappresentazione BIM, il piano di disassemblaggio e demolizione selettiva;

  • i prodotti da costruzione – si riportano i contenuti minimi percentuali di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, per i singoli prodotti da costruzione (calcestruzzo, acciaio, laterizi, prodotti legnosi, isolanti termici e acustici, tramezzature, pavimentazioni, serramenti, tubazioni, pitture e vernici).


Inoltre, le specifiche tecniche progettuali degli edifici, pongono un’attenzione particolare alla fase di gestione e al relativo piano di manutenzione.Al riguardo, i nuovi criteri prevedono la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali (per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all’isolamento o all’impermeabilizzazione).
Il documento dovrà, anche, essere corredato di un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio. Non solo, vige l’obbligo di archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio, nella sua rappresentazione BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.
 
BIM e CAM: criterio premiante
Oltre ai CAM obbligatori, il documento individua anche i criteri premianti.
Nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi, nella scelta dell’operatore economico, il miglior rapporto qualità prezzo, può introdurre nella documentazione di gara, uno o più criteri premianti che assegnano un punteggio maggiore alla soluzione tecnica che offre prestazioni ambientali migliori rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche.
Tra i criteri premianti particolare rilievo riveste la Progettazione BIM. Difatti, per i bandi di gara in cui si richiede la progettazione BIM, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche.Secondo questa indicazione, esplorando il modello BIM dell’edificio sarà possibile verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti dai CAM edilizia, per esempio confrontando il contenuto di materia riciclata e/o recuperata associato al singolo prodotto da costruzione con il valore indicato nelle specifiche tecniche.
 
CAM ed economia circolare
L’obbligo di Criteri Ambientali Minimi negli Appalti Pubblici Verdi fa sì che la politica nazionale non sia incisiva solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali.
Lo potrà essere anche in quello di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e nello specifico nello sviluppo dell’economia circolare.
Essendo presenti standard minimi che le PA devono rispettare nella scelta di prodotti e servizi, di conseguenza anche le aziende si devono adattare per poter essere scelte come fornitrici.
In questo modo la leva della domanda pubblica favorisce lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi provenienti da filiere di economia circolare.
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